MINI PROROGA PER LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI DI
AGOSTO
Con
D.P.C.M. 17/07/2003 (in corso di pubblicazione su G.U.), a causa della
sospensione feriale estiva delle attività lavorative, è stata disposta la proroga
al 21 agosto di tutti i versamenti con mod. F24 scadenti dal 1°
agosto a tale data, senza alcuna maggiorazione. L’Inps, con Messaggio n.
96 del 28/07/2003, ha recepito tali disposizioni ed ha confermato la
proroga al 21 agosto di tutti i versamenti di contributi previdenziali ed
assistenziali in scadenza originariamente il 16/08/2003.
RIAPERTURA DEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE (P.I.P.)
FINO AL 31/12/2003
Si ricorda che, a seguito di Nota
del Ministero del Lavoro n. 0655/PIP, è stata riattivata la possibilità di
sottoscrivere i piani di inserimento professionale (c.d. Pip) fino al
31/12/2003. I Pip consistono in progetti che permettono ad aziende (o studi
professionali) l’utilizzo di giovani qualificati, di età compresa tra i 19 e i
32 anni (35 anni se disoccupati di lunga durata), senza con ciò comportare
l’instaurazione di un rapporto di lavoro, per un periodo di 12 mesi (40 ore
mensili) o 6 mesi (80 ore mensili) a fronte della corresponsione di un rimborso
spese (di cui la metà viene rimborsata dall’Inps) rispettivamente pari a €
310,00 o € 620,00;
PRESTAZIONI DI MATERNITA’ E MALATTIA : L’INPS FORNISCE
CHIARIMENTI
Con
Circ. n. 136 del 25/07/2003, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti
in merito alle modalità ed ai criteri di erogazione delle prestazioni
economiche di malattia e di maternità :
ü certificato di malattia : deve pervenire in originale entro i
termini di prescrizione per la liquidazione delle prestazioni economiche;
la trasmissione via fax ha effetto solo ai fini del rispetto del termine di
invio, mentre per la concessione dell’indennità occorre l’invio del certificato
medico originale.
ü cicli di cura ricorrenti : se l’intervallo tra un’applicazione e l’altra non
supera i 30 giorni può applicarsi il regime della “ricaduta”;
ü certificati di ricovero e di pronto soccorso : per la liquidazione delle prestazioni devono essere completi
dei dati anagrafici del lavoratore e della diagnosi da parte del medico
che firma il certificato;
ü day hospital :
il trattamento è equiparabile alle giornate di ricovero ospedaliero;
ü infortunio dei lavoratori a tempo parziale : in caso di rapporti a tempo parziale con più datori di
lavoro, le giornate di inabilità per infortunio avvenuto presso
uno dei datori di lavoro vengono indennizzate dall’Inail con valenza
anche nei confronti degli altri datori di lavoro.
ü lavoratori stagionali a tempo determinato : l’identificazione di tale tipologia di lavoratori
continua a riferirsi ai lavoratori assunti per lo svolgimento di una delle
attività elencate nella tabella annessa al D.P.R. n. 1525/1963 ed ai lavoratori
del settore terziario e servizi e del turismo, assunti per l’intensificazione
dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
ü ricorso amministrativo : nei casi di ricorso amministrativo avverso il mancato
riconoscimento della prestazione economica di malattia o di maternità, qualora
il Comitato Provinciale non si pronunci entro 90 giorni dalla data di
proposizione del ricorso, tale silenzio va interpretato come rigetto
dell’impugnativa e da tale momento inizia a decorre il termine di prescrizione
del diritto.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE : OBBLIGATORIA L’ANNOTAZIONE
SU LIBRI PAGA E MATRICOLA
Con Nota n. 5/26941/70 del
07/07/2003, il Ministero del Lavoro ha precisato che gli adempimenti
semplificati in materia di registrazione dei dati sui libri matricola e sui
libri paga, già obbligatori per i collaboratori coordinati e continuativi, sono
applicabili anche agli associati in partecipazione che prestano attività
lavorativa soggetta a rischio di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
FERIE NON GODUTE (MATURATE AL 31/12/2001) : CONTRIBUTI INPS
ENTRO IL 21/08/2003
Si ricorda che tutti i datori di
lavoro devono provvedere entro il 16/08/2003 (termine prorogato al 21/08/2003
dal D.P.C.M. 17/07/2003) al versamento della contribuzione Inps sulle
ferie maturate dai dipendenti alla data del 31/12/2001 e non ancora usufruite
al 30/06/2003 (18 mesi dopo la loro maturazione).
CHIARIMENTI INPS SULLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON
GODUTE
L’Inps, con Messaggio n.
79 del 27/06/2003, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova
normativa dell’orario di lavoro in vigore dal 29/04/2003 (D.Lgs. n. 66/2003),
in particolar modo per quanto riguarda l’indennità per ferie non godute (c.d.
“monetizzazione” delle ferie non godute). L’Inps ha precisato che, in seguito
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i datori di lavoro possono
“monetizzare” i periodi di ferie non godute soltanto nell’ipotesi di periodi
che residuano dopo che è avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane
all’anno previste per legge; tuttavia, in base al principio di non
retroattività della legge, i periodi di ferie non godute maturati fino alla
data del 29/04/2003 possono essere “monetizzati”. In ogni caso, in materia si
attendono ulteriori chiarimenti ministeriali.
TASSAZIONE SEPARATA PER LE SOMME PERCEPITE A TITOLO
TRANSATTIVO
La Corte di Cassazione – Sez.
Trib., con Sentenza n. 10185 del 26/06/2003, ha sancito
l’assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite dal lavoratore a
titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del
danno per illegittimo licenziamento, in attuazione del principio per cui ai
redditi conseguiti a titolo di risarcimento dei danni viene riconosciuta la
stessa natura del reddito perso (art. 6, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).
PROROGA PER IL DEPOSITO DEI BILANCI
Si comunica che in data 29/07/2003
il Senato ha approvato la legge di conversione del D.L. n. 147/2003
(c.d. “decreto milleproroghe”) contenente, tra le altre, la proroga al
31/10/2003 del termine per il deposito (sia cartaceo che telematico) dei
bilanci e degli atti di nomina di amministratori e sindaci.
OBBLIGO DI
BOLLATURA DEI REGISTRI : VIOLAZIONI NON SANZIONABILI NEMMENO PER IL PASSATO
La Corte di Cassazione – Sez.
Trib., con Sentenza n. 9451 del 12/06/2003, ha stabilito che, in
seguito alla soppressione dell’obbligo di bollatura del libro giornale e dei
registri Iva (art. 8, L. n. 383/2001), sulla base del principio del
favor rei le violazioni relative a tale obbligo non sono più sanzionabili,
anche se commesse prima del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della
Legge n. 383/2001).
RITARDATI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI : NUOVI
TASSI DI INTERESSE
Il
Comunicato 12/07/2003 del Ministero dell’Economia, pubblicato in G.U.
n. 160 del 12/07/2003, ha reso noto il tasso di interesse da applicare a
favore del creditore nei casi di ritardo (superiore a 30 giorni data fattura)
nei pagamenti delle transazioni commerciali : 9,10%, per il periodo
01/07/2003 – 31/12/2003; ricordiamo che in precedenza era stato
previsto un tasso del 9,85%, per
il periodo 01/01/2003 – 30/06/2003, ed un tasso del 10,35%,
per il periodo 01/07/2002 – 31/12/2002. Tali tassi comprendono la
maggiorazione di 7 punti percentuali prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002.
SANATORIA EXTRACOMUNITARI : CHIARIMENTI INPS SULLA
REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI ARRETRATI
L’Inps, con Circolare n.
115 del 30/06/2003, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al versamento
dei contributi dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di
legalizzazione, per l’emersione del lavoro irregolare prestato da colf e
badanti o da lavoratori extracomunitari, per i periodi di lavoro antecedenti il
10/06/2002; si ricorda, infatti, che il forfait di € 700,00 (€ 290,00, per la
regolarizzazione di colf e badanti) copriva soltanto il periodo
10/06/2002-09/09/2002.
Tali datori
di lavoro devono presentare all’Inps la documentazione per la ricostruzione
della posizione assicurativa relativa ai periodi pregressi regolarizzati,
tramite i modelli VIG, o il mod. LD15 per colf e badanti, allegando i contratti
di soggiorno stipulati in Prefettura. Entro i termini di prescrizione
quinquennale dalla data di presentazione dell’istanza, i relativi contributi
sono dovuti secondo le modalità ordinarie, aumentati dei soli interessi legali
e senza sanzioni, e devono essere versati (con modello F24) in un’unica
soluzione oppure in rate mensili (con un massimo di 36, tasso di interesse
legale per le prime 24 rate e tasso di interesse di dilazione dalla 25esima
alla 36esima rata).
RISCOSSIONE : RIDOTTI GLI INTERESSI PER I RIMBORSI FISCALI
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con D.M. del 27/06/2003 (pubblicato su G.U. n. 149
del 30/06/2003), ha stabilito,
con decorrenza 1° luglio 2003,
la
nuova misura degli interessi relativi alla riscossione ed ai rimborsi :
ü ritardato rimborso di imposte pagate e rimborsi eseguiti
mediante procedura automatizzata
: tasso di interesse annuale del 2,75%;
ü interessi di mora sulle somme dovute all’Erario : interessi semestrali dell’1,375%, interessi
annuali del 2,75% per Iva ;
ü ritardata iscrizione a ruolo : tasso di interesse annuale del 2,75%;
ü dilazione di pagamento : tasso di interesse annuale del 4%;
ü sospensione amministrativa della riscossione : tasso di interesse annuale del 5%;
NUOVI MODELLI PER LE DOMANDE DI BREVETTO NAZIONALE
Si comunica che con la
pubblicazione in G.U. n. 160 del 12/07/2003 (Suppl. Ord. n. 108) del D.M.
Attività produttive n. 171 del
09/05/2003, sono stati emanati nuovi modelli per la presentazione e la
verbalizzazione delle domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali,
modelli di utilità, disegni e modelli e per la registrazione dei marchi
nazionali. Tali modelli sono già disponibili presso l’Ufficio italiano brevetti
e marchi e presso le Camere di commercio, oltre che reperibili dal sito
internet del Ministero delle attività produttive http://www.minindustria.it/ .
Le domande,
redatte in originale e 4 copie, dovranno essere depositare mediante gli
appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da
apparecchiature di scansione, e dovranno essere sottoscritte da chi richiede il
titolo di protezione (o, in mancanza, da un suo mandatario); l’originale ed una
copia, insieme al fascicolo dei documenti depositati, vengono trasmesse
all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro 10 giorni dal ricevimento della
domanda, una copia viene inviata al Centro di raccolta che effettua il
caricamento dei dati, una copia viene trattenuta dall’ufficio ricevente ed una
copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull’imposta di
bollo.
SCADENZIARIO AGOSTO 2003
ü venerdì 15 :
emissione delle fatture differite relative ai beni consegnati o
spediti nel mese di luglio; annotazione
dell’ammontare complessivo delle operazioni fatturate nel mese di luglio per i contribuenti “minimi” e “super semplificati”;
registrazione, nell’apposito documento riepilogativo, delle fatture di importo
inferiore a € 154,94 emesse in luglio;
annotazione (unica) nel registro dei corrispettivi per le operazioni per cui è
stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale; eventuale ravvedimento
(con sanzione pari al 3,75%, 1/8 del minimo, ed interessi 3%) relativo alla
liquidazione Iva del mese di giugno
(sanzione pecuniaria - codice tributo 8904) o al versamento delle ritenute alla
fonte in scadenza il 16 luglio (sanzione
pecuniaria - codice tributo 8906, 8902 per add. Reg. Irpef, 8903 per add. Com. Irpef);
ü mercoledì 20
(termine prorogato all’8 settembre 2003) : presentazione all’Ufficio Doganale competente, a mezzo
raccomandata semplice, dell’elenco (Intrastat) riepilogativo
degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio, da parte
dei soggetti con un volume di scambi
intracomunitari, nel 2002, superiori a
€ 200.000,00, per le cessioni, e € 150.000,00 per gli acquisti, mentre
sono tenuti a riportare anche il valore statistico, le condizioni di consegna
ed il modo di trasporto soltanto i soggetti con un
volume di scambi intracomunitari, nel 2002, superiori a € 4.300.000,00, per le
cessioni, e € 2.500.000,00 per gli
acquisti;
ü mercoledì 20
: denuncia e versamento
contributi di luglio per impiegati
di imprese di spedizione (FPI, versamento effettuato
alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Milano – via S. Margherita n.
11, sul c/c bancario intestato al Fondo Nazionale di Previdenza per gli
impegati delle Imprese di spedizione e delle Agenzie marittime, Contributi
Aziendali n. 80900.1, coordinate bancarie K 01030 01600), contributi
Enpaia (impiegati agricoli, denuncia con mod. DIPA/01), Inpgi
(denuncia con modello DASC e versamento mediante bonifico bancario presso
gli sportelli della Banca di Roma su c/c n. 83400/30, filiale 166, via Nizza n.
35, 00198 Roma, ABI 03002, CAB 05187.0) e Casagit (versamento
presso qualsiasi sportello della Banca di Roma, c/c bancario n. 88436/35, CAB
05085.6, ABI 3002, intestato a Casagit, via Marocco n. 61, 00144 Roma) per
giornalisti; presentazione al CONAI, da
parte dei produttori di imballaggi, della denuncia mensile di luglio; versamento contributi Enasarco 2° trimestre
2003 (aprile-giugno) relativi alle provvigioni liquidate ad
agenti e rappresentanti di commercio; versamento imposte
derivanti da Unico 2003 (Irpeg, Irap e Iva), con maggiorazione 0,40%,
da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare che approvano il bilancio oltre il termine di
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; ravvedimento operoso
per tardivo versamento delle imposte derivanti da Unico
2003 (in scadenza il 21/07/2003, con la maggiorazione dello 0,40%) con
applicazione della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,75%) e
degli interessi calcolati al tasso di interesse legale (codici tributo :
8904, sanzione Iva; 8901, Irpef; 8902, add.reg.
Irpef; 8903, add.com. Irpef; 8905, Irpeg; 8907,
Irap; 8908, altre imposte dirette); versamento, senza maggiorazioni, di Irpeg, Irap ed imposta
sostitutiva risultanti da Unico 2002 Società di Capitali, Enti commerciali ed
Enti non commerciali, con periodo d’imposta
1° marzo 2002 – 28 febbraio 2003;
ü giovedì 21 :
versamento mediante mod. F24 di Iva mensile
luglio (cod. trib. 6007) o
Iva trimestrale del 2° trimestre 2003
(cod. trib. 6032), ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro corrisposti a luglio (cod. trib. vedi sotto), contributi Inps dipendenti relativi
alle retribuzioni di luglio, contributi alla Gestione Separata Inps
per compensi corrisposti in luglio a
collaboratori coordinati e continuativi (codici tributo C10, per aliquota 10%,
e CXX, per aliquota 14%, massimale 2003 € 80.391,00), contributi Enpals
(cod. trib. CCSP, per sportivi professionisti, o CCLS, per lavoratori dello
spettacolo) relativi alle retribuzioni di luglio;
imposta unica dovuta per le scommesse e i concorsi
pronostici svoltisi nel mese di luglio
(minimo € 26,00); denuncia dei contributi Inps
relativi al mese di luglio mediante mod.
DM10/2, denuncia e versamento dei contributi Inpdai
relativi al mese di luglio mediante mod.
F24 (sezione Inps, cod. trib. DM10); versamento della seconda rata del contributo fisso minimo 2003
per artigiani e commercianti (codici tributo AF, per artigiani, e
CF, per commercianti); versamento della seconda
rata del contributo fisso minimo 2003 per agenti di commercio;
versamento della terza rata Inail,
per coloro che hanno scelto la rateizzazione dei premi Inail relativi a saldo
2002 ed acconto 2003; in caso di rateizzazione,
versamento, con interessi (0,50%), della 3ª rata delle imposte derivanti da Unico 2003 per i soggetti
titolari di partita IVA (se la prima
rata è stata pagata entro il 20/06/2003), oppure della 2ª rata
(se la prima rata è stata pagata con decorrenza 20/07/2003); versamento
(cod. trib. 8081) della 2ª rata dell’importo dovuto
per la chiusura delle liti fiscali pendenti
(ex art. 16, c. 1, L. n. 289/2002)
Þ codici di versamento delle ritenute : 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte,
mensilità aggiuntive e relativo conguaglio lavoratori dipendenti), 1002
(emolumenti arretrati), 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, ad es. coll.coord.cont.), 1012 (indennità per cessazione
rapporto di lavoro); 1040 (redditi di lavoro autonomo, esercizio di arti
e professioni), 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, agenzia,
mediazione e rappresentanza); 3802 (add. Reg. Irpef - sostituto
d’imposta), 3816 (add. Reg. Irpef Enti locali - sostituto d’imposta);
ü lunedì 25 :
presentazione all’Inps (mod. Igi15 per Cig ordinaria), ed eventualmente
alla Direzione Provinciale del lavoro (mod. CIGS97, per Cig
straordinaria, o mod. Cds e Solid/Inps, per contratti di solidarietà)
della richiesta di autorizzazione al trattamento CIG/CIGS per sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenuta nel mese di luglio 2003;
presentazione all’Enpals della denuncia contributiva
relativa al mese di luglio (mod. 031/R,
spettacolo, e mod. 031/R-SP, sportivi); denuncia (mod. DIPA/01) e versamento
della rata mensile dei contributi Enpaia per impiegati agricoli; presentazione
telematica all’Inps della dichiarazione della manodopera occupata 2° trimestre 2003 da parte
dei datori di lavoro agricolo (mod. DMAG)
ü lunedì 1° settembre :
obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le
operazioni svolte in agosto; emissione
ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente; invio
telematico mod. DM10/2 luglio;
in caso di rateizzazione, versamento, con interessi
(0,50%), della 4ª rata delle imposte derivanti da Unico 2003 Persone Fisiche (se la prima rata è stata pagata entro il 20/06/2003)
oppure della 3ª rata delle imposte derivanti da Unico 2003 Persone Fisiche (se il primo versamento è avvenuto tra il 21/06/2003 ed il
20/07/2003); versamento dei contributi assistenziali FASI relativi al 3° trimestre 2003 (luglio-settembre); presentazione mod. Unico 2002 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(in telematico per periodo d’imposta 1° novembre 2001 – 31 ottobre 2002;
versamento 2° acconto Irpeg ed Irap per le società con periodo d’imposta 1° ottobre 2002 – 30 settembre 2003
(cod. trib. 2113, Irpeg; 3813, Irap).
NELL’AUGURARVI BUONE FERIE
VI RICORDIAMO CHE
I NOSTRI STUDI RIMARRANNO CHIUSI
PER FERIE DAL 15 AGOSTO AL 26 AGOSTO COMPRESO